Nota di attinenza alla circolazione stradale
La pronuncia, pur riguardando la nozione di “luogo aperto al pubblico” ai fini della legge n. 75/1958 sulla tolleranza abituale della prostituzione, enuncia un criterio fondato sulla concreta accessibilità del luogo a una pluralità indeterminata di soggetti. Tale criterio appare rilevante anche in materia di circolazione stradale, ove la soggezione al Codice della strada delle aree private dipende dalla loro concreta destinazione alla circolazione pubblica, e non dalla mera natura privata della proprietà.
Particolarmente significativa è la precisazione secondo cui un luogo può considerarsi aperto al pubblico anche quando l'accesso sia consentito “a determinate condizioni”. Ne deriva che l'apertura al pubblico non presuppone necessariamente un accesso assolutamente libero e indiscriminato, potendo ricorrere anche quando l'ingresso sia subordinato a condizioni, purché il luogo sia concretamente accessibile a una categoria ampia o indeterminata di utenti. Il criterio può assumere rilievo, tra gli altri casi, con riferimento a parcheggi di supermercati e centri commerciali, strutture ricettive, aree aziendali, parcheggi privati e aree condominiali destinate alla circolazione di una pluralità di soggetti.