LexPol Procedure di Polizia Giudiziaria Telegram channel photo

LexPol Procedure di Polizia Giudiziaria

@lexprocedurepgPublic Channel

Supporto per le FF.OO

PoliticaitalianoItalia

569

Last views

3.8k (3,847 subscribers)
Membri
—
Rating
70
Total Posts
Oct 15, 2026, 12:48 AM
Aggiornato
Apr 7, 2026
Created
Stats

Stai visualizzando contenuti in italiano. Per visualizzare contenuti in un'altra lingua, cambia la lingua del sito web.

Channel Information

Channel Information
Channel NameLexPol Procedure di Polizia Giudiziaria
Username@lexprocedurepg
CategoryPolitica
Languageitaliano
CountryItalia
Membri3,847
Channel TypePublic Channel
Created7 apr 2026
Last Updated15 ott 2026 • 7 giorni fa
StatusActive

Classifica

Classifica globale
#95044+368
Classifica per lingua
#990+7
Classifica per categoria
#1718+23

Crescita abbonati

Totale: 3.8K30 Days growth: +842.2%
09/1509/2009/2509/3010/0510/1010/14
Crescita abbonati - 30 Days
DateSubscribers
15:09:20263,763
16:09:20263,763
17:09:20263,772
18:09:20263,772
19:09:20263,772
20:09:20263,772
21:09:20263,772
22:09:20263,772
23:09:20263,772
24:09:20263,772
25:09:20263,772
26:09:20263,772
27:09:20263,772
28:09:20263,772
29:09:20263,772
30:09:20263,772
01:10:20263,772
02:10:20263,772
03:10:20263,772
04:10:20263,772
05:10:20263,772
06:10:20263,772
07:10:20263,772
08:10:20263,772
09:10:20263,772
10:10:20263,772
11:10:20263,772
12:10:20263,772
13:10:20263,772
14:10:20263,847
Crescita abbonati - Weekly
DateSubscribers
Week of 06:04:20263,319
Week of 13:04:20263,319
Week of 20:04:20263,319
Week of 27:04:20263,447
Week of 04:05:20263,447
Week of 11:05:20263,599
Week of 18:05:20263,599
Week of 25:05:20263,599
Week of 01:06:20263,623
Week of 08:06:20263,623
Week of 15:06:20263,623
Week of 22:06:20263,623
Week of 29:06:20263,664
Week of 06:07:20263,664
Week of 13:07:20263,664
Week of 20:07:20263,692
Week of 27:07:20263,692
Week of 03:08:20263,712
Week of 10:08:20263,712
Week of 17:08:20263,730
Week of 24:08:20263,757
Week of 31:08:20263,757
Week of 07:09:20263,763
Week of 14:09:20263,772
Week of 21:09:20263,772
Week of 28:09:20263,772
Week of 05:10:20263,772
Week of 12:10:20263,847
Crescita abbonati - Monthly
DateSubscribers
April 20263,447
May 20263,599
June 20263,623
July 20263,692
August 20263,757
September 20263,772
October 20263,847
Crescita abbonati - Yearly
DateSubscribers
20263,847

Ultimi post

LexPol Procedure di Polizia Giudiziaria link invito per informazioni scrivi a [email protected]
videoriprese eseguite d'iniziativa della polizia giudiziaria
L’affermazione della Corte territoriale si pone in sintonia con il pacifico insegnamento di questa Corte secondo cui le videoriprese di comportamenti "non comunicativi", che rappresentino la mera presenza di cose o persone e i loro movimenti, costituiscono prove atipiche se eseguite, anche d'iniziativa della polizia giudiziaria, in luoghi pubblici, aperti al pubblico o esposti al pubblico ovvero in ambienti privati diversi dal "domicilio", nei quali debba essere garantita l'intimità e la riservatezza, essendo, in tale ultimo caso, necessario per la loro utilizzabilità, ex art. 189 cod. proc. pen., un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria che le giustifichi rispetto alle esigenze investigative e all'invasività dell'atto, mentre sono da qualificarsi come prove illecite, di cui è sempre vietata la acquisizione e l'utilizzazione, ove eseguite all'interno di luoghi riconducibili alla nozione di "domicilio", in quanto lesive dell'art. 14 Cost. (Sez. 1, n. 49798 del 28/09/2023, Ferrentino, Rv. 285500). Penale Sent. Sez. 3 Num. 11559 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: GIORGIANNI GIOVANNI Data Udienza: 05/02/2026
569000
Photo
Il verbale integrale in formato Word con in appendice alcune note procedurali e indicazioni operative è riservato agli iscritti “Benemeriti”. La versione completa sarà inviata direttamente via e‑mail come materiale operativo esclusivo. Per richieste o informazioni sulle modalità di adesione, è possibile scrivere a: [email protected].
672000
LexPol Procedure di Polizia Giudiziaria link invito per informazioni scrivi a [email protected]
vendita merce recante marchi contraffatti
Il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. tutela in via principale e diretta la fede pubblica, intesa come affidamento dei consociati nella genuinità dei marchi, e non la libera determinazione dell'acquirente; ne consegue che la grossolanità della contraffazione non esclude la configurabilità del reato, il quale ha natura di reato di mera condotta e di pericolo. In tema di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche attraverso l'omessa o non attendibile indicazione, da parte dell'agente, della provenienza della cosa ricevuta, mentre la più favorevole fattispecie dell'acquisto di cose di sospetta provenienza di cui all'art. 712 cod. pen. presuppone la dimostrazione dell'avvenuto acquisto del bene, la cui mancanza preclude la riqualificazione. Cassazione penale Sez. VII ordinanza n. 32144 del 27 agosto 2026
613000
LexPol Procedure di Polizia Giudiziaria link invito per informazioni scrivi a [email protected]
648 cp ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza
Ed è stato ripetutamente affermato in proposito che «ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza» (Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643), con la precisazione che ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un vulnus alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della res, il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713). La giurisprudenza di legittimità è ferma, inoltre, nel ritenere (da ultimo, Sez. , n. 7667 del 07/01/2026, Motta, Rv. 289441) che il criterio discretivo tra la fattispecie delittuosa della ricettazione e la contravvenzione prevista dall'art. 712 cod. pen. - acquisto di cose di sospetta provenienza - consista nel diverso elemento psicologico che caratterizza le due figure tipiche. E infatti, nel primo caso l'agente ha la consapevolezza della provenienza delittuosa della cosa acquistata o ricevuta, mentre - nell'ipotesi contravvenzionale - ricorre da parte del soggetto attivo una condotta meramente colposa, consistente nel mancato accertamento in ordine alla lecita provenienza della cosa acquistata o ricevuta (giova anche ricordare il principio di diritto fissato da Sez. 2, n. 41002 del 20/09/2013, Moscato,Rv. 257237, secondo il quale: «In tema di ricettazione, ricorre il dolo nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza»). Ebbene, nel caso di specie, dall'assenza di documentazione, nonché dalle oggettive modalità di presentazione dei beni (di scarsa fattura e privi di cartellini di vendita), i giudici di merito hanno correttamente desunto la consapevolezza dell'origine illecita dei beni, avendo il ricorrente consapevolmente accettato il rischio di ricevere da canali illeciti beni di provenienza criminosa suscettibili di unasuccessiva commercializzazione (Sez. 1, n. 7667 del 07/01/2026, Motta, Rv. 289441). Penale Sent. Sez. F Num. 31559 Anno 2026 Presidente: GIORDANO EMILIA ANNA Relatore: GIORGIANNI GIOVANNI Data Udienza: 18/08/2026
516000
LexPol Procedure di Polizia Giudiziaria link invito per informazioni scrivi a [email protected]
Art 186 CdS Etilometro non sottoposto a verifica periodica utilizzabilità dei risultati
Costituisce ormai ius receptum il principio per cui l'indicazione in sede normativa del metodo scientifico per la rilevazione del tasso alcolemico mediante il ricorso al cosiddetto alcoltest non ha introdotto una prova legale, ma si giustifica in relazione alla necessità di dotare il giudice di indici di valutazione caratterizzati dal minor grado possibile di soggettività ed arbitrarietà (cfr. Sez. 4, n. 2195 del 10/12/2014, dep. 2015, Bosso, Rv. 261777 – 01). Da ciò consegue che, in un sistema che non ammette prove legali, ma che invece si fonda sul principio del libero convincimento - il che già porta ad escludere a violazione di legge dedotta con il ricorso - il mancato rispetto delle modalità di
cui all'art. 379 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada non comporta di per sé alcuna nullità dell'accertamento compiuto, ma può incidere sull'Affidabilità del risultato. Come noto, tale ultima disposizione distingue il controllo sul tipo di apparecchio, effettuato mediante omologazione, dalle verifiche periodiche riguardanti il singolo strumento, dirette ad accertarne la perdurante efficienza. Gli esiti dei controlli sono documentati nel libretto metrologicoe l'attestazione dell'avvenuto controllo, quanto più prossima alla data dell'accertamento, tende a dimostrare il regolare funzionamento dello strumento e quindi l'affidabilità della misurazione. Proprio valorizzando tale funzione del sistema di verifica, questa Corte ha escluso che possa dubitarsi del regolare funzionamento dell'etilometro sul mero rilievo formale che l'apparecchio non è stato verificato con il rispetto della cadenza annuale (Sez. 4, n. 31843 del 17 maggio 2023, Nadal, Rv. 285065 - 01, in un caso, evidentemente diverso da quello per cui si procede, in cui l'etilometro era stato verificato due anni prima del fatto, nel corso dello stesso anno di commissione del reato ed in un momento successivo; cfr., anche Sez. 4, n. 26281 del 29/05/2024,
Sacchetti, Rv. 286500 - 01, in un caso in cui l'ultima revisione risaliva a oltre due anni prima del controllo). Spetta quindi al giudice di merito valutare l'attendibilità dell'esito dell'accertamento strumentale che si discosta dal modello normativizzato, il cui apprezzamento, ove sostenuto da una motivazione logica ed esauriente, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 4, n. 76 del 19/11/2025, dep. 2026, Lucci, Rv. 289111 - 01, in relazione a misurazioni che non rispettano la scansione temporale prevista dall'art. 379 del Reg. esec. cod. strada). Nel compiere tale valutazione il giudice può trarre ragioni di convincimento da ogni evidenza disponibile (ad es., il risultato del pretest, eventuali sintomi di ebbrezza, i comportamenti serbati alla guida, eventuali indicazioni testimoniali,
l'assunzione di bevande alcoliche in un momento prossimo alla condotta di guida ecc.) Penale Sent. Sez. 4 Num. 31662 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: LAURO DAVIDE Data Udienza: 03/07/2026
611002
LexPol Procedure di Polizia Giudiziaria link invito per informazioni scrivi a [email protected]
L'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza è onere della difesa fornire la prova contraria a detto accertamento
In linea di principio, giova ribadire che, secondo consolidato orientamento di questa Corte, la prova etilometrica a mezzo di alcoltest, laddove l'apparecchiatura utilizzata sia omologata - abbia, cioè, le caratteristiche previste dal decreto ministeriale n. 196 del 1990 - e non presenti difetti di funzionamento, ha valore di prova del tasso alcolemico rilevato. La misurazione, che deve essere ripetuta due volte ai sensi dell'art. 379 reg. esec. cod. strada, determina, infatti, un dato di natura tecnica, il cui significato scientifico viene meno solo qualora lo strumento o la modalità utilizzata per il suo uso siano difettosi o erronei. L'eccezione del malfunzionamento dell'apparecchiatura o di erroneità della procedura seguita nell'effettuazione del test, nondimeno, incombe sull'imputato (ex multis Sez. 4, n. 46146 del 13/10/2021, Carlucci, Rv. 282550:"In tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione ovvero di vizi correlati all'omologazione dell'apparecchio, o l'assenza o l'inattualità dei controlli prescritti dalla legge") Penale Sent. Sez. 4 Num. 31661 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 30/06/2026
736000
LexPol Procedure di Polizia Giudiziaria link invito per informazioni scrivi a [email protected]
responsabilità da sinistri stradali e principio dell'affidamento
In tema di responsabilità da sinistri stradali, l'utente della strada deve regolare la propria condotta in modo che essa non costituisca pericolo per la sicurezza di persone e cose, tenendo anche conto della possibilità di comportamenti irregolari altrui, sempre che questi ultimi non risultino assolutamente imprevedibili. Sotto tale ultimo profilo, è stato chiarito che "l'imprevedibilità di un ostacolo, incontrato da un veicolo sulla sua linea di marcia, può escludere la colpa solo se la percezione dell’ ostacolo sia tanto improvvisa da porre il conducente nella assoluta ed incolpevole impossibilità di evitare l'investimento" (in tal senso, ex multis, Sez. 4 n. 20330 del 13/01/2017, P.G. in proc. C., Rv. 270227)
In tema di circolazione stradale, il principio dell'affidamento trova temperamento nell'opposto principio secondo cui l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientrante nel limite della prevedibilità" (Sez. 4, n. 4923 del 20/10/2022, dep. 2023, Casano Vincenzo, Rv. 284093; Sez. 4, n. 24414 del 06/05/2021, Busdraghi Fabio, Rv. 281399; Sez. 4, n. 7664 del 06/12/2017, dep. 2018, Bonfrisco, Rv. 272223). Penale Sent. Sez. 4 Num. 27321 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 04/02/2026
528001
LexPol Procedure di Polizia Giudiziaria link invito per informazioni scrivi a [email protected]
art 186 CdS intervallo temporale tra la condotta di guida incriminata e l'esecuzione del test alcolimetrico
"In tema di guida in stato di ebbrezza, è immune da censure la motivazione della sentenza che, ai fini del riconoscimento della responsabilità per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada, ritenga provato lo stato di ebbrezza sulla base dei soli rilevamenti effettuati tramite alcoltest circa trenta minuti dopo la condotta di guida incriminata. (In motivazione la Corte ha precisato che la presenza di altri elementi indiziari dello stato di ebbrezza si rende necessaria solo in caso di decorso di un intervallo di tempo di alcune ore tra la condotta di guida e l'esecuzione del test)"; Sez.4, n. 13999 del 11/03/2014, Pittiani, Rv.259694:"In tema di guida in stato di ebbrezza, il decorso di un intervallo temporale tra la condotta di guida incriminata e l'esecuzione del test alcolimetrico è inevitabile e non incide sulla validità del rilevamento alcolemico. (Fattispecie nella quale, dal momento in cui l'imputato si trovava alla guida e quello di esecuzione delle due prove di
alcoltest, erano trascorsi all'incirca trenta minuti)"].Penale Sent. Sez. 4 Num. 31661 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 30/06/2026
591001
LexPol Procedure di Polizia Giudiziaria link invito per informazioni scrivi a [email protected]
Condizioni atmosferiche e utilizzo etilometro
In ordine all’incidenza del tasso di umidità al momento della misurazione la Corte di merito ha fatto applicazione del principio secondo cui “nessuna norma pone limitazioni all'utilizzo dell'etilometro per l'accertamento dello stato di ebbrezza alcolica in correlazione con le condizioni atmosferiche … (vedi Sez. 4, n. 7011 del 22.11.2022, dep. 2023, n.m.); Penale Sent. Sez. 4 Num. 30250 Anno 2026
Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 09/07/2026
796002
LexPol Procedure di Polizia Giudiziaria link invito per informazioni scrivi a [email protected]
mossa fulminea e Destrezza
La “mossa fulminea” non è, da sola, espressiva di particolari abilità, astuzia o avvedutezza, ma indica soltanto la rapidità dell’impossessamento; l’uso del bastone, per come descritto, costituisce un mezzo materiale di apprensione del bene e non un artificio idoneo a sorprendere, attenuare o eludere la vigilanza delle persone offese.
Secondo il principio affermato da Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, dep. 12/07/2017, Quarticelli, Rv. 270088-01, in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste quando l’agente abbia posto in essere, prima o durante l’impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza e idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res; non è invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo. Il dato decisivo, dunque, non è il mero allontanamento della persona offesa, né la sola rapidità dell’impossessamento, ma l’esistenza di un quid pluris nella condotta dell’agente, tale da superare la vigilanza del detentore mediante abilità, astuzia, avvedutezza o particolare modalità esecutiva. Penale Sent. Sez. 5 Num. 22966 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CAVALLONE LUCIANO Data Udienza: 06/05/2026
895000
LexPol Procedure di Polizia Giudiziaria link invito per informazioni scrivi a [email protected]
FONTI CONFIDENZIALI
Il ricorso alle fonti confidenziali acquisite dagli organi di polizia giudiziaria, infatti, determina l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche qualora esse rappresentino l'unico elemento oggetto di valutazione ai fini degli indizi di reità, mentre il loro utilizzo è legittimo per avviare l'attività investigativa o per estenderne l'ambito alla ricerca di ulteriori elementi (Sez. 1, n. 11640 del14/05/2019, dep. 2020, Moceo, Rv. 279322 - 01; Sez. 3, n. 1258 del 19/9/2012, dep. 2013, Leka, Rv. 254174); sicché, ad esempio, si è ritenuto che il divieto di utilizzazione delle informazioni confidenziali non operi nei casi in cui la fonte anonima si limiti a riferire agli inquirenti il numero dell'utenza utilizzata dall'indagato, già autonomamente attinto da gravi indizi per il reato oggetto del
procedimento (Sez. 4, n. 108 del 16/11/2007, dep. 2008, El Karfi, Rv. 238254),ovvero in relazione all'acquisizione degli elementi necessari per individuare i siti ove allocare gli apparati tecnici necessari per l'esecuzione delle operazioni (Sez. 1, n. 33027 del 13/7/2011, Caruso, Rv. 250816). Cassazione Penale Sent. Sez. 1 Num. 27385 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 23/06/2026
613000
LexPol Procedure di Polizia Giudiziaria link invito per informazioni scrivi a [email protected]
648 CP RICETTAZIONE
La prova dell'elemento soggettivo del reato può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza dellacosa ricevuta da parte del soggetto agente (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016,Rv. 268713 - 01; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Rv. 270120 - 01). Cassazione Penale Sent. Sez. F Num. 30255 Anno 2026
Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 06/08/2026
475000
LexPol Procedure di Polizia Giudiziaria link invito per informazioni scrivi a [email protected]
REATI SESSUALI COMMESSI IN DANNO DI PERSONA MINORE DEGLI ANNI QUATTORDICI
In tema di reati sessuali commessi in danno di persona minore degli anni quattordici, l'ignoranza dell'età della persona offesa scrimina la condotta dell'agente, ai sensi dell'art. 609-sexies cod. pen., solo qualora questi, pur avendo diligentemente proceduto ai dovuti accertamenti, sia stato indotto a ritenere, sulla base di elementi univoci, oggettivi e concreti, non suscettibili di diverso apprezzamento, che il minorenne fosse maggiorenne; non sono pertanto sufficienti le sole rassicurazioni verbali circa l'età fornite dal minore o da terzi, specie se rese in maniera ambigua, né il mero affidamento sull'apparenza fisica della vittima, che costituisce valutazione soggettiva inidonea a rendere inevitabile la condizione di ignoranza dedotta. Ai fini della configurabilità del delitto di atti sessuali con minorenne realizzato con l'impiego di sistemi di comunicazione telematica, non è richiesta la contestualità temporale tra le condotte poste in essere, rispettivamente, dal soggetto agente e dalla persona offesa, essendo sufficiente che quella tenuta da quest'ultima sia, sul piano causale, conseguenza della prima; ne deriva che, ricorrendo le restanti condizioni di cui all'art. 609-quater cod. pen., il reato è integrato anche quando il minorenne si sia autonomamente determinato al compimento degli atti sessuali, purché a ciò indotto, con condotte anche preesistenti, dall'azione dell'agente, senza che sia necessario verificare l'effettiva valenza inducente di tali condotte, essendo sufficiente accertarne l'incidenza causale. Ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante per i casi di minore gravità di cui all'art. 609-quater, comma quarto, cod. pen., la circostanza che gli atti sessuali si inseriscano nell'ambito di una relazione amorosa con il soggetto minore costituisce elemento negativo di valutazione, in quanto indice, da un lato, di una sostanziale prevaricazione ai danni della vittima e, dall'altro, della reiterazione degli atti sessuali per un considerevole lasso di tempo; tale valutazione deve essere globale e riferita ai mezzi, alle modalità esecutive, al grado di coartazione esercitato sulla vittima e alle condizioni fisiche e psicologiche di quest'ultima in relazione all'età. In ordine alla determinazione della pena, l'obbligo di motivazione è soddisfatto con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena irrogata sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale. Cassazione penale Sez. III sentenza n. 29851 del 6 agosto 2026
614000
LexPol Procedure di Polizia Giudiziaria link invito per informazioni scrivi a [email protected]
RICOSTRUZIONE DI UN INCIDENTE STRADALE
Va ribadito il costante orientamento di questa Corte secondo cui la ricostruzione di un incidente stradale, nella sua dinamica e nella sua eziologia — ivi compresi la valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada, l’accertamento delle relative responsabilità e la determinazione dell’efficienza causale di ciascuna colpa concorrente — è rimessa al giudice di merito e integra apprezzamenti di fatto sottratti al sindacato di legittimità, se sorretti da adeguata motivazione (Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Rv. 271679; Sez. 4, n. 37838 del 01/07/2009, Rv. 245294; Sez. 4, n. 43403 del 17/10/2007, Rv. 238321) Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 29102 Anno 2026 Presidente: VIGNALE LUCIA Relatore: ARENA MARIA TERESA Data Udienza: 07/07/2026
619000
LexPol Procedure di Polizia Giudiziaria link invito per informazioni scrivi a [email protected]
VIOLENZA PRIVATA
In tema di violenza privata, quando la condotta che realizza il fatto tipico non esaurisce l'offesa, ma determina una permanente compressione del bene protetto, lo stato di consumazione perdura fino a quando si protrae la situazione antigiuridica realizzata, che l'agente ha il potere dirimuovere provocando la riespansione del bene compresso. (Sez. 5, n. 1787 del 05/10/2023, dep. 2024, Silvestri, Rv. 285842 - 01). Tale ultimo orientamento non è condivisibile. Si definiscono «istantanei» i reati per i quali la condotta tipica realizza immediatamente la situazione antigiuridica, di talché si ritengono perfezionati in quello stesso momento, essendo irrilevante che l’offesa al bene giuridico si protragga nel tempo. Per tale tipologia di reati, il termine della prescrizione iniziaa decorrere immediatamente, perché immediata ne è la consumazione. Sono reati permanenti quelli per i quali rileva la protrazione giuridica della condotta ai fini della stessa consumazione. Ne è tipico esempio il sequestro di persona, per il quale la fattispecie può ritenersi perfezionata solo se la privazione della libertà della persona si protragga per un rilevante lasso temporale. Per essiil termine della prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la permanenza (art.158, comma 1, terzo periodo, cod,pen.). Il delitto di violenza privata, con tutta evidenza, si perfeziona nell’esatto istante in cui la condotta, violenta o minacciosa, abbia coartato la volontà del soggetto che le subisca, non essendo necessaria, ai fini della consumazione, una significativa protrazione temporale. La fattispecie, pertanto, rientra nella categoria dei reati a consumazione istantanea, per i quali valgono le regole generali di decorrenza del termine prescrizionale a partire dal momento consumativo. Cassazione Penale Sent. Sez. 5 Num. 29072 Anno 2026 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: FRAU CARLA ADRIANA FIAMMETTA Data Udienza: 25/06/2026
554000
LexPol Procedure di Polizia Giudiziaria link invito per informazioni scrivi a [email protected]
FUGA DOPO UN INVESTIMENTO
I delitti di fuga dopo un investimento e di mancata prestazione dell'assistenza occorrente, rispettivamente previsti dall'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada, costituiscono fattispecie di pericolo; la prima è finalizzata a garantire l'identificazione dei soggetti responsabili di fatti lesivi dell'altrui integrità fisica nellacircolazione stradale e alla ricostruzione della dinamica del sinistro, mentre la
seconda, che si realizza in un momento successivo, è volta ad assicurare, nellamedesima prospettiva solidaristica, il necessario soccorso alle persone rimasteferite (Sez. 4, n. 3381 del 23/11/2023, dep. 2024, Morelli, Rv. 285676 – 01). Colui che si fermi per     pochi istanti anche scendendo dal mezzo e interloquendo con le persone coinvolte nel sinistro, dandosi, tuttavia alla fuga in un momento immediatamente successivo, pone in essere la condotta sanzionata dall’art. 189, commi 1, 6 e 7, cod. strada (Sez. 4, n. 28785 del 21/04/2023, De Pasquale, Rv. 284807 – 01; Sez.4, n. 42308 del 07/06/2017, Massucco, Rv. 270885 – 01 Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 27595 Anno 2026 Presidente: MONTAGNI ANDREA  Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 15/07/2026
667000
LexPol Procedure di Polizia Giudiziaria link invito per informazioni scrivi a [email protected]
art 81 cp Reato Continuato
Va altresì ribadito che, «l'identità del disegno criminoso, caratterizzante l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati; essi, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, ma rivelano una generale propensione alla devianza che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali» (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615; Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, Mounir, Rv. 284420). Peraltro, «l'unicità del disegno criminoso costituente l'indispensabile condizione per la
configurabilità della continuazione, non può identificarsi con la generale inclinazione a commettere reati, sotto la spinta di fatti e circostanze occasionali più o meno collegati tra loro, ovvero di bisogni o necessità di ordine contingente, e neanche con la tendenza a porre in essere reati della stessa indole o specie, dovendo le singole violazioni costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato sin dall'inizio nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, a cui di volta in volta si aggiungerà l'elemento volitivo necessario per l'attuazione del programma medesimo. Tale programma deve essere positivamente e rigorosamente provato, non giovando a tale fine la mera indicazione della identità di natura delle norme violate, la loro prossimità temporale, la medesimezza del movente delle varie azioni criminose, tutte circostanze concernenti i singoli reati, ma non probanti quella preventiva deliberazione a delinquere che ne unifica l'ideazione anteriormente alla loro commissione» (Sez. 1, n. 39723 del 30/11/2006, Chirico). Penale Sent. Sez. 1 Num. 21656 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: GALATI VINCENZO Data Udienza: 25/03/2026
637000
LexPol Procedure di Polizia Giudiziaria link invito per informazioni scrivi a [email protected]
art 495 cp Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri
La figura del reato impossibile non trova applicazione nel reato di false dichiarazioni a pubblico ufficiale sulla propria identità o sulle proprie qualità personali (Sez. 4, 12/12/1988, Messora, Rv. 181075; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 2282 del 18/01/1972, Caprio, Rv. 120736 – 01), in quanto la lesione del bene della fede pubblica si realizza per il solo fatto di aver dichiarato il falso in ordine alla propria identità o qualità personali, indipendentemente dalla circostanza che il pubblico ufficiale cui le dichiarazioni vengono rese sia o meno consapevole, in concreto, della falsità delle dichiarazioni medesime (Sez. 5, Sentenza n. 49788 del 05/06/2013, Colombo, Rv. 257828 – 01). Penale Sent. Sez. 5 Num. 24850 Anno 2026 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: MUSCARELLA ANNA MARIA GLORIA Data Udienza: 29/04/2026
805000
LexPol Procedure di Polizia Giudiziaria link invito per informazioni scrivi a [email protected]
Evasione
«integra il delitto di evasione e non l'ipotesi di trasgressione alle prescrizioni imposte, sanzionabile ex art. 276 cod. proc. pen., l'allontanamento della persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari dal luogo in cui è autorizzata a svolgere l'attività lavorativa» (Sez. 6, n. 3882 del 14/01/2010, P.g. in proc. Dierna, Rv. 245811 – 01; conf. Sez. 7, n. 51855 del 19/10/2017, Tassinari, Rv. 271361 – 01; in caso di allontanamento autorizzato per recarsi al Ser.D., v. Sez. 5, n. 37428 del 04/05/2023, Mokaadi, Rv. 285035 – 01). Non assume rilievo il fatto – ritenuto dimostrato in sede di merito – che il ricorrente si sia allontanato per ottemperare ad una richiesta del suo datore di lavoro. Questa Corte ha già avuto modo di evidenziare che «l'evasione consistente nell'allontanamento del detenuto agli arresti domiciliari dal luogo in cui è autorizzato a svolgere attività lavorativa richiede il dolo generico, caratterizzato dalla consapevolezza di allontanarsi in assenza della necessaria autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che hanno determinato la condotta dell'agente» (Sez. 6, n. 19218 del 08/05/2012, P.g. in proc. Rapillo, Rv. 252876 – 01). Penale Sent. Sez. 6 Num. 29755 Anno 2026 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: NATALE ANDREA Data Udienza: 08/07/2026
970002
LexPol Procedure di Polizia Giudiziaria link invito per informazioni scrivi a [email protected]
LexPol – Non cercare. Ricevi. Applica.
Il tuo tempo è prezioso. Le tue operazioni non possono aspettare.
Ogni giorno devi fare scelte rapide, scrivere atti precisi, aggiornarti su norme e sentenze.
Ma quante ore perdi a cercare la circolare, l’ultima Cassazione, il verbale giusto? Da oggi cambia tutto. Iscriviti a LexPol come Benemerito e lascia che siamo noi a lavorare al posto tuo.
Essere operativi non significa solo essere reattivi. Significa avere gli strumenti giusti prima di averne bisogno. Niente più ricerche dispersive – novità normative, orientamenti giurisprudenziali, aggiornamenti sui verbali di PG: pensiamo già a tutto noi.
Non sei tu a dover inseguire le novità. È l’aggiornamento che insegue te, direttamente nella tua casella email, pronto all’uso. Noi monitoriamo, analizziamo ogni novità per te.
Con LexPol – canale di aggiornamento professionale per le Forze di Polizia – ogni Benemerito riceve direttamente via email, in formato Word integrale e modificabile:
• Informative di reato già impostate, aggiornate e calibrate sulla giurisprudenza più recente
• Verbali e modulistica pronti all’uso – zero errori, zero perdite di tempo, zero intoppi operativi
• Casi reali commentati per affinare la qualificazione giuridica e migliorare la decisione sul campo
• Massime della Cassazione spiegate con interpretazioni operative, note procedurali e indicazioni pratiche
• Aggiornamenti legislativi chiari – schemi visuali immediati, linee guida operative, sequenze d’azione pronte da applicare
In sintesi:
Niente più ricerca selvaggia. Solo atti pronti, norme chiare, decisioni rapide.
Risparmi ore ogni settimana: niente più ricerche infinite tra siti, circolari, sentenze e PDF sparsi.
Tu pensi all’intervento. LexPol pensa alla legalità aggiornata. Migliora la tua redazione degli atti e la tua autorevolezza professionale.
Non sei più tu a rincorrere le novità – LexPol lo fa per te.
Il tuo tempo ha valore LexPol lo rispetta
Iscriviti ora.
Ritorna in servizio con un alleato in più.
Meno tempo perso. Più tempo operativo. Più professionalità.
LexPol – Il tuo tempo. La nostra competenza. L'alleato digitale di chi veste la divisa.
per informazioni scrivi a [email protected]
898002
Video
LEGGE 21 aprile 2026, n. 75  Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani. Vigente al: 29-5-2026 GU n.110 del 14-5-2026
926000
LexPol Procedure di Polizia Giudiziaria link invito per informazioni scrivi a [email protected]
In caso di sinistro commesso da un neopatentato, messosi alla guida di un veicolo di potenza superiore a quella prevista, l’assicurazione non può rivalersi verso il proprietario dell’auto, sostenendo che il ragazzo non era “abilitato alla guida”.
“il conducente che, avendo conseguito l’abilitazione alla guida da meno di un anno (secondo la disciplina vigente ratione temporis), si ponga alla guida di un veicolo con rapporto potenza/tara superiore a 55 kw/t, non può essere equiparato a chi non abbia mai conseguito la suddetta abilitazione. Ne consegue che la clausola inserita in un contratto di assicurazione della r.c.a., la quale escluda la garanzia nel caso di sinistri causati da conducenti “non abilitati alla guida”, non trova applicazione nell’eventualità suddetta”. “La clausola inserita in un contratto di assicurazione della r.c.a., la quale escluda la garanzia nel caso di sinistri causati da conducenti “non abilitati alla guida”, è ambigua, in quanto la suddetta espressione è teoricamente idonea a ricomprendere sia le ipotesi di abilitazione mai conseguita o revocata, sia le ipotesi di abilitazione conseguita, ma con limitazioni o condizioni non osservate dal conducente. Ne consegue che essa va interpretata in senso sfavorevole al predisponente, ai sensi dell’art. 1370 c.c.”LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Numero di raccolta generale 13834/2026 Data pubblicazione 12/05/2026
1,010000
LexPol Procedure di Polizia Giudiziaria link invito per informazioni scrivi a [email protected]
DIFFAMAZIONE diritto critica
L’esercizio del diritto di critica quale libera estrinsecazione del pensiero è idoneo a scriminare l’illiceità dell’offesa, a condizione che siano rispettati i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei
fatti oggetto della critica; in requisito della verità anche solo putativa della notizia richiede che la medesima sia il frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, tanto più attento a fronte della diffusività del mezzo impiegato, che non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o anche solo colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore o dell’ascoltatore rappresentazioni della realtà oggettiva false, dovendo in definitiva l’esercizio del diritto di critica essere connotato non soltanto dalla verità oggettiva della notizia, ma anche dall’astensione dall’impiego di maliziose ambiguità ed espressioni potenzialmente fuorvianti (Cass. n. 21651/2023, in tema di diffamazione con il mezzo televisivo) LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Numero di raccolta generale 14165/2026 Data pubblicazione 14/05/2026
792002
• irregolarità ex art. 109 TULPS;
• mancata comunicazione degli alloggiati.
C. Informazione di reato (se applicabile)
In caso di:
• accesso abusivo a sistemi informatici;
• trattamento illecito di dati (art. 167 GDPR);
• frodi documentali.
Suggerimenti operativi
• Annotare sempre modalità di acquisizione dei documenti.
• Fotografare (voi, come PG) eventuali archivi illeciti.
• Verificare la presenza di policy interne.
• Controllare se i dispositivi usati per il check-in salvano automaticamente immagini.
• In caso di data breach, verificare se è stata fatta la notifica entro 72 ore.
Rilevanza per l’attività di PG
Il provvedimento chiarisce in modo definitivo cosa le strutture ricettive possono e non possono fare nella gestione dei documenti degli ospiti.
Per la PG, ciò incide su:
• verifiche amministrative ex art. 109 TULPS;
• accertamento di violazioni privacy rilevanti penalmente o amministrativamente;
• gestione di segnalazioni e denunce per furto d’identità;
• attività di prevenzione e controllo del territorio.

CONCLUSIONE
Il provvedimento del Garante chiarisce definitivamente che: le strutture ricettive devono solo comunicare i dati, non conservarli.
Qualsiasi copia del documento è illecita, salvo il tempo strettamente necessario all’inserimento nel portale Alloggiati Web.
994000
LexPol Procedure di Polizia Giudiziaria link invito per informazioni scrivi a [email protected]
Sintesi con note procedurali e indicazioni operative sul provvedimento del garante della Privacy del 29 04 2026 in materia di trattamento dei documenti di identità degli ospiti di esercizi alberghieri o di altre strutture ricettive
SINTESI IN PUNTI DEL PROVVEDIMENTO DEL GARANTE (29 APRILE 2026)
Aumento delle criticità segnalate
• Crescita di segnalazioni, reclami e quesiti sul trattamento dei documenti d’identità da parte di strutture ricettive.
• «…si è osservato… un considerevole aumento di segnalazioni…»
• Incremento dei data breach con esfiltrazione di copie di documenti.
«…episodi di violazione dei dati personali… con esfiltrazione…»
Pratiche scorrette diffuse
• Foto dei documenti con smartphone.
• Invio dei documenti tramite WhatsApp o altre app di messaggistica.
«…mediante l’effettuazione di foto… oppure l’invio attraverso servizi di messaggistica…»
Obblighi di legge per le strutture ricettive
• L’art. 109 TULPS impone solo la comunicazione dei dati degli ospiti all’Autorità di P.S.
«…obbligo… di trasmettere i dati identificativi degli ospiti all’autorità di pubblica sicurezza.»
• Non esiste alcun obbligo di conservare copie dei documenti.
Dati che devono essere comunicati
• Solo quelli previsti dal decreto 7 gennaio 2013 (modificato 2021): generalità, estremi documento, durata soggiorno.
• «…le informazioni… sono: data di arrivo… cognome… tipo documento… numero documento…»
Divieto di conservazione delle copie
• Le strutture devono cancellare i dati digitali e distruggere eventuali copie cartacee subito dopo la ricevuta di trasmissione.
• «…tenuti alla cancellazione dei dati digitali… e alla distruzione della copia cartacea…»
Rischi e obblighi in caso di violazione
• Obbligo di notifica al Garante entro 72 ore.
• «…notifica all’autorità di controllo… entro 72 ore…»
Indicazioni operative del Garante
• Vietato trattenere copie dei documenti.
• Vietato fotografare documenti o usare WhatsApp.
• Necessario formare il personale.
• Necessario regolare i rapporti con fornitori di software (art. 28 GDPR).
Il provvedimento del Garante rafforza un concetto fondamentale:
le strutture ricettive non possono creare archivi paralleli di documenti d’identità.
Questo ha un impatto diretto sull’attività di PG:
• Riduce il rischio di furti d’identità e frodi documentali.
• Consente controlli più mirati: la presenza di copie di documenti è già un indicatore di irregolarità.
• Chiarisce definitivamente che l’unico archivio legittimo è quello del Ministero dell’Interno (Alloggiati Web).
• Aiuta a distinguere tra condotte lecite (verifica e comunicazione) e illecite (conservazione, duplicazione, invio tramite WhatsApp).
NOTA PROCEDURALE E INDICAZIONI OPERATIVE
Durante i controlli presso strutture ricettive
Verificare:
Modalità di raccolta dei documenti
Chiedere:
• “Come acquisite i dati dei documenti?”
• “Effettuate foto o scansioni?”
• “Ricevete documenti via WhatsApp o email?”
Se sì → violazione immediata.
Conservazione delle copie
Richiedere di visionare:
• archivi digitali;
• cartelle su PC;
• gallerie fotografiche su smartphone aziendali;
• sistemi gestionali.
Se sono presenti copie → violazione art. 5 e 32 GDPR.
Verifica della cancellazione
Accertare che:
• dopo la ricevuta Alloggiati Web, i dati siano cancellati;
• non esistano copie cartacee.
Rapporti con fornitori software
Verificare:
• esistenza di contratto ex art. 28 GDPR;
• misure di sicurezza adottate.
Formazione del personale
Chiedere:
• “Avete ricevuto istruzioni scritte sul trattamento dei documenti?”
• “Sapete che non potete conservare copie?”
Mancanza di formazione = criticità.
In caso di violazioni riscontrate
Procedere a:
A. Segnalazione al Garante
Se la violazione è attuale o sistemica.
B. Comunicazione all’Autorità di P.S.
Se emergono:
756001
Video
Chiarimento del Garante della Privacy in materia di trattamento dei documenti di identità degli ospiti di esercizi alberghieri o di altre strutture ricettive
791000
LexPol Procedure di Polizia Giudiziaria link invito per informazioni scrivi a [email protected]
VIOLENZA SESSUALE - Fatto commesso in danno di persona che si trovi in stato di inferiorità psico-fisica -
Integra abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica ex art. 609-bis, comma secondo, n. 1), cod. pen. lo sfruttamento doloso della menomazione della vittima nel caso in cui tali condizioni siano strumentalizzate per accedere alla sfera intima della predetta che, versando in uno stato di difficoltà, è ridotta a un mezzo per l'altrui soddisfacimento sessuale. (Fattispecie relativa a persona offesa in stato di ubriachezza alcolica).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 31847 del 08/05/2025 Ud. (dep. 24/09/2025) Rv. 288608-01
Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: VERGINE CINZIA. Relatore: VERGINE CINZIA.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis com. 2 lett. 1
Massime precedenti Conformi: N. 35878 del 2007 Rv. 236399-01, N. 20766 del 2010 Rv. 247655-01
Massime precedenti Vedi: N. 33761 del 2007 Rv. 237398-01, N. 16843 del 2007 Rv. 236806-01, N. 38787 del 2015 Rv. 264699-01, N. 15910 del 2009 Rv. 243403-01
904000

Showing 30 of 70 posts

Valutazione

Accesso richiesto

Frequently Asked Questions

Di cosa parla il canale Telegram LexPol Procedure di Polizia Giudiziaria?+

LexPol Procedure di Polizia Giudiziaria (@lexprocedurepg) è un canale Telegram elencato in Politica su tgdio. Questo profilo mostra classifica, valutazioni, recensioni e post recenti così puoi decidere prima di iscriverti su Telegram. Al momento elenca circa 3847 iscritti su tgdio.

Come mi unisco a LexPol Procedure di Polizia Giudiziaria (@lexprocedurepg) su Telegram?+

Apri il profilo del canale su tgdio, poi usa Join / Open in Telegram per andare su @lexprocedurepg nell’app o sul web di Telegram e iscriverti gratis.

LexPol Procedure di Polizia Giudiziaria è un buon canale Politica?+

Su tgdio puoi controllare valutazione, recensioni, classifica e ultimi post di LexPol Procedure di Polizia Giudiziaria prima di unirti. Al momento elenca circa 3847 iscritti su tgdio. Confrontalo con canali Politica simili.

Dove vedo le statistiche e i post di LexPol Procedure di Polizia Giudiziaria?+

Su tgdio, apri la pagina @lexprocedurepg per statistiche iscritti, classifica, valutazioni e post recenti. Usa il link Stats per grafici di crescita e attività.